Fatte salve alcune eccezioni, per i soggetti privati e gli enti pubblici economici il trattamento di dati personali è possibile con il consenso dell’interessato documentato per iscritto (articolo 23 del Codice), che è valido se:
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- è stato espresso dall’interessato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (oppure a singole operazioni di trattamento).